Il rispetto per l’ambiente è nella nostra identità.

Tutti gli imballaggi utilizzati per confezionare i prodotti Essepieffe sono realizzati con materiali riciclati. Ogni prodotto Essepieffe è dotato di un’etichetta ambientale (ove possibile), che riporta i dati relativi all’imballaggio: materiali, descrizione, codice alfanumerico, indicazioni per il corretto smaltimento. In altri casi, tali dati sono riportati sulla confezione esterna: come per le nostre scatole in cartone, film estensibile, reggia o pluriball. Abbiamo fatto questa scelta per ridurre l’impatto ambientale, nell’ottica dell’ecosostenibilità. Ti invitiamo a fare altrettanto, se possibile, riutilizzando i nostri imballaggi (anziché smaltirli).
Solo imballaggi da materiali riciclabili.

– PAP20/21: scatole in cartone ondulato
– PAP21: scatole in cartone teso
– FOR50: pallet / bancali in legno
– LDPE4: film estensibile / termoretraibile
– PET01: reggia in plastica
– PP5: nastro adesivo in polipropilene
– PAP21: anime in cartone
– PAP22: nastro in carta rinforzato con fibra di vetro
– PS6: anime in plastica
– LDPE4: film a bolle / pluriball
– PAP22: etichette in carta

Tutto quello che c’è da sapere sull’etichettatura ambientale.

Tutto quello che c’è da sapere sull’etichettatura ambientale.

Tutto quello che c’è da sapere sull’etichettatura ambientale.

Cos’è l’etichettatura ambientale?

L’etichettatura ambientale è lo strumento che consente di identificare gli imballaggi immessi in commercio, riportando dati informativi quali: composizione, modalità di raccolta, riutilizzo, recupero, riciclo e smaltimento da parte del consumatore.

Secondo quanto disposto dal DLgs 03/09/2020 n. 116, gli imballaggi devono essere “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea”. Come? Nel modo che l’azienda ritiene più efficace per raggiungere tale obiettivo.

Quando è entrata in vigore la norma?

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è entrato in vigore l’1 gennaio 2023. Tale disposizione nasce dalle modifiche all’Art. 219 del D.Lgs. 152/06, apportate in concomitanza con il DLgs 116/2020, sulla base della Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Dove posizionare l’etichetta ambientale?

I dati dell’etichetta ambientale relativi all’imballaggio possono essere riportati o direttamente sul prodotto (ove possibile), o sulla confezione esterna dell’imballaggio. Nei casi in cui l’etichetta ambientale non sia visibile, sei tenuto ad indicare ai tuoi clienti le caratteristiche dell’imballaggio utilizzato.

Come? Mediante uno o più supporti: documenti di trasporto o di accompagnamento; libretti di istruzione o manuali d’uso; pannelli informativi sul punto vendita; canali digitali (app, QR Code, sito web). Nel caso, invece, di un materiale non separabile manualmente dal corpo principale (esempio: nastro adesivo o etichetta), l’identificazione non è richiesta.

B2C e B2B: quali sono le differenze?

L’imballaggio per il consumatore del canale B2C deve riportare le seguenti informazioni: codifica alfanumerica identificativa del materiale (Decisione 129/97/CE); informazioni sul corretto smaltimento dell’imballaggio, in base alle disposizioni del proprio Comune.

Quanto al consumatore B2B, invece, l’imballaggio deve riportare la mera codifica alfanumerica identificativa del materiale (Decisione 129/97/CE). In questo caso, le informazioni sul corretto smaltimento degli imballaggi sono facoltative, a discrezione dell’azienda.